L’amministrazione comunale di Lucca è stata ritenuta responsabile per i danni derivanti da una buca stradale a Nozzano, a seguito di un incidente che ha coinvolto un ciclista. Il tribunale ha emesso una sentenza di accoglimento parziale, chiarendo le responsabilità e i risarcimenti da corrispondere. Questo incidente ha dato vita a una battaglia legale durata oltre quattro anni, culminata in decisioni significative riguardo al concorso di colpa e al ruolo dell’impresa di manutenzione.
Dettagli sull’incidente e indagini iniziali
Il 14 febbraio 2020, un ciclista professionista, appartenente a una società sportiva dilettantistica, stava effettuando un allenamento a Nozzano. Durante il percorso, nei pressi del civico 2340, la ruota anteriore della sua bicicletta è finita in una fessura profonda situata sul margine destro della strada. L’impatto ha causato una caduta violenta, con una frattura dello scafoide della mano destra e danni ingenti alla bicicletta. A seguito di questo incidente, il ciclista ha intentato causa contro il Comune di Lucca, ritenuto colpevole della scarsa manutenzione stradale. Le indagini hanno rivelato la presenza di una buca “insidiosa” sulla carreggiata, considerata un fattore determinante per l’accaduto. Il tribunale si è trovato a dover analizzare le responsabilità e a stabilire i risarcimenti, tenendo conto di vari elementi, inclusa la responsabilità oggettiva del custode e il possibile concorso di colpa del ciclista.
Analisi delle responsabilità e ruolo della ditta di manutenzione
Il giudice monocratico della sezione civile, dottoressa Anna Martelli, ha applicato il principio della responsabilità oggettiva del custode, come previsto dall’articolo 2051 del codice civile. Il tribunale ha accertato che il Comune di Lucca non ha dimostrato l’esistenza di un caso fortuito, un evento imprevedibile che avrebbe potuto esentarlo dalla responsabilità. Tuttavia, la sentenza ha introdotto una considerazione importante: il ciclista è stato ritenuto responsabile per il 30% dell’incidente. Sebbene la buca fosse parzialmente occultata dall’ombra degli alberi, l’incidente è avvenuto in pieno giorno su un percorso che il ciclista, essendo familiare con la zona, avrebbe dovuto affrontare con maggiore cautela. Un aspetto rilevante del processo ha riguardato la società responsabile della manutenzione ordinaria delle strade, in particolare il lotto 4. Il Comune ha citato in giudizio l’azienda per ottenere il rimborso delle spese. Il tribunale ha accolto la richiesta di manleva, stabilendo che l’impresa, contrattualmente obbligata a vigilare e intervenire sulle anomalie stradali, dovrà risarcire il Comune delle somme da corrispondere al ciclista.
Il risarcimento finale, determinato tramite una perizia medico-legale, ha accertato un’invalidità permanente del 3% e 90 giorni di inabilità temporanea. Dall’importo totale delle spese mediche e dei danni materiali, inizialmente stimati in circa 22.000 euro, verrà sottratta la quota del 30% relativa alla responsabilità del ciclista. La sentenza conferma la giurisprudenza secondo cui gli enti pubblici hanno la primaria responsabilità della sicurezza stradale, mentre gli utenti sono tenuti a dimostrare una “ragionevole cautela”.